Fase 2: le attività e i comportamenti consentiti in Umbria dal 18 maggio

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei

Con l’ordinanza emessa dalla Presidente della Regione dal 18 maggio 2020 in Umbria è autorizzata l’apertura delle imprese operative nei seguenti settori:

  • commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante operanti nei settori di attività al dettaglio di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
  • attività di parrucchieri e barbieri nonché centri estetici, centri massaggi e altri servizi alla
    persona, ad eccezione delle attività di centri di benessere fisico, stabilimenti termali
  • pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione;
  • agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed
    attività connesse;
  • autoscuole; dal 20 maggio potranno essere realizzati corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche.

A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
− lo svolgimento di attività sportive individuali all’aperto, anche presso strutture e centri
sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti,
nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine,
palestre, luoghi di socializzazione comunque denominati;
− l’attività nautica di diporto;
− il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
− l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali);
− l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente
attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e
addestratori;
− l’equitazione.

Tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nell’ordinanza saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica, come rilevata dal sistema di monitoraggio; per tali attività sono consentite tutte le operazioni
esclusivamente prodromiche alla futura riapertura con l’osservanza, in ogni caso, delle misure
di prevenzione generali.

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